GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DELL’8 LUGLIO 2005, DEP. 21 LUGLIO 2005, GIUDICE DOTT. VINCENZO TUTINELLI.
Diffamazione a mezzo stampa – sussistente dell’esimente del diritto di cronaca – requisiti per il proscioglimento dell’imputato all’esito dell’udienza preliminare.
Artt. 57 e 595 comma 3 c.p.; artt. 13 e 21 l. n. 47/1948.
Quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione.
All’esito dell’udienza preliminare, va pronunziata sentenza di non luogo a procedere sia nel caso di prova positiva della innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, sempre che essa non appaia integrabile nella successiva fase del dibattimento.
Il caso di specie era relativo alla pubblicazione su di un periodico di un articolo ritenuto diffamatorio dai querelanti. Questi erano i proprietari di una villa, trasformata in albergo di lusso, sulle colline intorno a Firenze, la quale veniva descritta nell’articolo come un luogo maledetto, ove, in passato, avvenivano messe sataniche e sacrifici umani, celebrati, secondo il giornalista, dai veri mandanti degli omicidi del “mostro di Firenze”.
In merito alla fattispecie, il Giudice dell’udienza preliminare ribadiva, anzitutto, che l’esimente del diritto di cronaca deve essere riconosciuta qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l’informazione venga mantenuta nei limiti dell’obiettività. In particolare, in tale caso, la rilevanza penale dell’articolo oggetto di imputazione è da escludersi tenuto conto della sussistenza di un interesse pubblico all’informazione in relazione alla materia in discussione (cfr. Cass., sez. V pen., n. 4009, 16.12.2004). L’organo giurisdizionale, dunque, pronunciava sentenza di non doversi procedere a carico degli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il Giudice, inoltre, nella sentenza in oggetto, precisa, in merito all’art. 425 c.p.p. così come novellato dall’art. 1 della l. n. 105 dell’8 aprile 1993, che, in tema di requisiti per il proscioglimento dell’imputato all’esito dell’udienza preliminare, il legislatore ha inteso evitare che pervengano alla fase del giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole certezza che l’imputato meriti il proscioglimento; ciò avviene non solo nei casi di sicura infondatezza dell’accusa, quando cioè gli atti offrono la prova dell’innocenza dell’accusato o la totale mancanza di elementi a carico, ma altresì in presenza di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale (Cass., sez. VI pen., n. 3246, 31.03.1999 e Cass., sez. I pen., n. 687, 13.03.1998). La decisione di rinvio a giudizio, dunque, presuppone l’esistenza di indizi tali da rendere prevedibile, anche in relazione ad altre possibili prove da assumersi nel dibattimento, la condanna dell’imputato, ma non anche che gli stessi rivestano quella gravità richiesta dall’art. 273 c.p.p. per l’adozione della misura cautelare, gravità che implica una rilevante probabilità di colpevolezza dell’indagato (Cass., sez. VI pen., n. 438, 6.04.1995).