CORTE DI ASSISE DI BUSTO ARSIZIO, ud. 31.01.2006
(dep. 2.05.06)
PRES. ANNA AZZENA

 

AUDIZIONE DI UN FRATE ESORCISTA – INAMMISSIBILITA’
(art. 187 c.p.p., art. 85 e ss. c.p.)

Non è ammissibile, quale tema di prova, l’audizione di un frate esorcista tesa a stabilite se l’imputato, nel momento della commissione del fatto, fosse agito dal maligno. L’esistenza del diavolo e l’influenza di tale entità sulle persone costituisce infatti verità di Fede e non di scienza, e come tale è irrilevante nel nostro ordinamento ai fini della valutazione sulla capacità di intendere e volere dell’imputato al tempo dei fatti.

 

IMPUTABILITA’ – DISARMONIE DELLA PERSONALITA’ – IRRILEVANZA
(art. 85 e ss. c.p.)

Non assumono rilievo ai fini dell’imputabilità anomalie caratteriali, disarmonie della personalità, deviazioni del carattere o del sentimento legate all’indole del soggetto che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione ed inibizione, non producano apprezzabile, se non estrema, compromissione dell’Io. Così non rileva ai fini della determinazione di un vizio parziale o totale di mente dell’imputato al momento della commissione del delitto, tale da escludere o grandemente scemare la sua capacità di intendere o di volere, il fatto che lo stesso potesse soffrire di un disturbo borderline di personalità, qualora tale disturbo non fosse stato connotato da particolare gravità.

 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE – MANCATA PARTECIPAZIONE  MATERIALE ALLA COMMISSIONE DEL DELITTO – APPLICABILITA’
(art. 62 c.p.)

Devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche ai soggetti concorrenti di un grave delitto qualora tali soggetti, complici nella ideazione e nella organizzazione dei reati, si siano tenuti lontani dal luogo di consumazione sia nella fase preparatoria sia nella fase esecutiva in senso stretto.

 

OCCULTAMENTO DI CADAVERE – SOPPRESSIONE DI CADAVERE – DIFFERENZA
(artt. 411, 412 c.p.)

L’elemento di differenziazione tra la fattispecie penale di occultamento di cadavere, di cui all’articolo 412 c.p., e il reato di soppressione di cadavere, di cui all’articolo 411 c.p., deve ravvisarsi nella temporaneità degli effetti della prima condotta rispetto alla definitività degli effetti della seconda, cosi che, se il nascondimento del cadavere è potenzialmente permanente, consistendo in una potenziale sottrazione definitiva alle altrui ricerche sulla base di una valutazione ex ante, si ricadrà nell’ipotesi di cui all’articolo 411 c.p., a nulla rilevando in proposito che il cadavere venga ritrovato fortuitamente in momento successivo.

 

TENTATO OMICIDIO – INSERIMENTO DI PETARDI ACCESI NEL SERBATOIO DI UN’AUTO – INIDONEITA’ DEGLI ATTI
(art. 56 c.p.)

Non è sussistente il tentativo di omicidio, per inidoneità materiale degli atti compiuti, l’inserimento di due petardi accesi nel serbatoio di un’auto con dentro una coppia di amanti, atteso come l’introduzione di un petardo accesso attraverso il bocchettone del serbatoio, in ragione delle condizioni di sicurezza previste anche in materia automobilistica per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili, potrebbe provocare un rigurgito ovvero la rottura del tubo di sfiato, ma non coinvolgere tutto il quantitativo di carburante giacché la reazione comunque si bloccherebbe per mancanza di ossigeno. Infine, anche in caso di incendio, soltanto persone non vigili all’interno dell’abitacolo sarebbero esposte a rischio di morte.

 

SETTA DI SATANA – ASSOCIAZIONE CRIMINOSA – CONDIZIONI
(art. 416 c.p.)

L’esistenza di una Setta dedita al satanismo, ed il compimento di occasionali delitti tra i suoi membri, anche in concorso tra loro, non automatizza l’esistenza di un vincolo criminoso, qualora manchi la prova dell’esistenza di un momento in cui i presunti associati si siano assegnati, quale obiettivo e ratio dell’esistenza della loro società, un programma criminoso. In altri termini l’affectio societatis non equivale ad affectio societatis scelerum da parte dei membri della società, per quanto oggetto di questa sia il satanismo.

 

 

Nel caso di specie l’imputato era accusato di associazione a delinquere, sostendosi che egli avesse aderito ad una setta satanica allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti di omicidio, di violenza sessuale, di lesioni, di violenza privata, di procurato stato d’incapacità mediante violenza, di vilipendio di tombe e di furto aggravato. In concorso morale con gli altri adepti, l’imputato avrebbe poi preso parte prima al tentato omicidio e poi all’omicidio di un ragazzo e una ragazza, uccisi e seppelliti in un bosco, con l’aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione, per motivi abietti – legati a riti sacrificali di estrazione satanica – e con crudeltà.
All’esito del processo di primo grado non è stata riconosciuta l’associazione a delinquere, né il tentato omicidio, ma è stata riconosciuta la partecipazione dell’imputato, in qualità di concorrente, al duplice omicidio degli ex compagni e alla soppressione dei loro cadaveri. Secondo la sentenza infatti, sebbene l’imputato abbia circoscritto l’apporto all’eccidio in una partecipazione di tipo morale, esso risponderà comunque per intero della condotta materiale dei complici, giacché comunque lo stesso avrebbe comunque dato un apporto determinante lungo tutta la fase ideativa ed organizzativa del crimine, fino alla soglia di esecuzione in senso stretto.

 

Contra

Guglielmo Gulotta