Tribunale penale di Milano, Sez. X, 25.10.2006
Dottoressa Francesca Vitale
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO – DEPOSITO AZIENDALE DI AUTOBUS – SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 59, co. 1 D.Lvo n. 152/99
Non costituisce scarico abusivo di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell’articolo 59, co. 1. D.Lvo n. 152/99, lo scarico in fogna delle acque di prima pioggia del piazzale di un deposito aziendale adibito a parcheggio di autobus se tali acque non vengono a contatto con materiali inquinanti quali ad esempio liquidi eventualmente percolanti dal motore dei mezzi, atteso come l’acqua che cade sugli automezzi e poi finisce in fogna di per se stessa risulta essere soggetta solo alla polvere e ai fattori inquinanti presenti in ogni altro luogo della città, su qualsiasi altro tipo di veicolo, in qualsiasi strada o piazza cittadina.
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO – INTERAZIONE CON L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Le acque meteoriche di dilavamento interagenti con una attività industriale perdono, anche in maniera parziale, tale loro caratteristica e vengono considerate acque reflue industriali solo se vi è interazione tra le stesse e l’attività produttiva in senso stretto e non, invece, con l’insediamento in quanto tale. Non potrebbe così che rimanere acqua meteorica quella che cade sul tetto dell’edificio destinato all’attività industriale e poi va a confluire nel suolo o nel sottosuolo. In tal caso infatti l’acqua non sarebbe diversa da quella che cade su qualsiasi altro edificio civile cittadino e confluisce nel suolo o nel sottosuolo.
SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – PRINCIPIO DEL FAVOR REI – LEGGI EXTRAPENALI INTEGRATRICI DELLA FATTISPECIE PENALE
Art. 2 c.p.
In tema di successione nel tempo di leggi extrapenali integratrici della fattispecie penale non trova applicazione il principio previsto dall’articolo 2, co. 3, c.p., qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando.
REGIONE LOMBARDIA – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO – SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
In tema di scarichi di acque meteoriche di dilavamento non assimilabile ad acque reflue industriali non si poteva ritenere, fino alla nuova disciplina imposta con l’emanazione del regolamento regionale 28.03.2006, penalmente rilevante nella regione Lombardia lo scarico in pubblica fognatura di semplici acque di dilavamento atteso come esistevano specifici obblighi e prescrizioni solo in riferimento alle acque di prima pioggia recapitanti nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Nel caso di specie era stato imputato il rappresentante legale di una Azienda per il reato di cui all'art. 59, co. 1, D.lgs 152/99, per aver permesso, in un deposito di autobus adibito a parcheggio all'aria aperta, lo scarico diretto in fognatura delle acque di prima pioggia che cadevano sul piazzale senza richiedere relativa autorizzazione all'Asl. Nel corso del processo si è dimostrato non solo come le acque che confluivano in pubblica fognatura non potessero in alcun modo essere assimilabili ad acque reflue industriali ma anche come, nel caso di specie, il datore di lavoro non dovesse chiedere alcuna autorizzazione atteso come esistessero al tempo dei fatti specifici obblighi e prescrizioni solo in riferimento alle acque di prima pioggia recapitanti nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Pro
Guglielmo Gulotta Luca Cordovana Paolo Della Noce