Corte di Appello di Torino, III sez. pen.,  ud. 19 dicembre 2006, dep. 21 dicembre 2006
Pres. Francesco Bartolini

INTRODUZIONE DI AEREOMOBILE STRANIERO – MANCATO PAGAMENTO DEL DAZIO DOGANALE – IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - NON PUNIBILITA’

Artt. n. 5 c.p.; 216, 292 D.P.R. n. 43/73; 70 D.P.R. n. 633/72

Non è punibile per mancanza dell’elemento soggettivo colui che - introducendo nel territorio doganale comunitario un aeromobile con sigla di immatricolazione statunitense - si sottrae al pagamento del dazio e dell’IVA dovuti all’importazione di velivolo straniero per un periodo superiore ai sei mesi previsti dall’art. 216 D.P.R n. 43/1973 se lo stesso, affidandosi al parere di esperti, ignora il dovere di segnalare al Ministero delle finanze la situazione di inutilizzabilità di detto aereomobile per impossibilità di immatricolazione italiana (dovuta alla presenza di modifiche apportate negli USA che ne impediscono l’omologazione in Italia). Se infatti è vero che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale è anche vero che tale principio incontra il limite dettato dalla buona fede, nel caso di specie costituita dall’affidarsi, in una materia di cui l’imputato era privo delle necessarie conoscenze tecniche, al parere di ben tre esperti.

Nel caso di specie venne importato in Italia un aeremobile statunitense che avrebbe dovuto poi essere regolarmente immatricolato, come vuole il T.U. sulle leggi doganali (D.P.R. n. 43/1973), nel termine di sei mesi. Ciò tuttavia non fu possibile a causa delle modifiche che esso aveva subito in America e che gli precludevano l’immatricolazione in Italia. L’importatore scoprì infatti che l’aereo aveva subito rilevanti trasformazioni strutturali e che esse non consentivano la nazionalizzazione italiana pur ottenendo la piena omologazione americana. Oltre a ciò seguì quale ulteriore causa di inutilizzabilità del veivolo la sopraggiunta scadenza di operazioni di manutenzione eseguibili soltanto da officine americane o autorizzate dagli USA. Tale situazione di inutilizzabilità, segnalata alla competente autorità, avrebbe sospeso il termine dei sei mesi del regime di importazione temporanea, con il conseguente venir meno, sino alla cessazione dello stato di inutilizzabilità dell’aereo, degli obblighi fiscali doganali. Nessuna segnalazione venne però effettuata dall’importatore. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale emerse tuttavia come la mancata informativa fu dovuta non ad un comportamento cosciente ma all’ignoranza dell’importatore circa il dovere di avvisare la competente Autorità sullo stato di inutilizzabilità del veivolo, nonostante lo stesso, proprio per essere edotto su ogni possibile obbligo, avesse sul punto consultato ben tre diversi esperti.
All’esito del vaglio dibattimentale l’imputato veniva quindi assolto perché il fatto non costituisce reato.

Pro Guglielmo Gulotta