Tribunale di Roma, sezione VI penale, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Cipriani, sentenza n. 1424 del 19 gennaio 2007 (dep. 14 marzo 2007).

DISASTRO FERROVIARIO COLPOSO – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI – ERRATA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI – CONCORSO DI CAUSE – NESSO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA OMISSIVA COLPOSA ED EVENTO – RAGIONAMENTO CONTROFATTUALE – CONTRATTO DI APPALTO E DI SUB-APPALTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI – INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE – ACCERTAMENTO AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO – IMPOSSIBILITÀ – PROSCIOGLIMENTO

Art. 450 c.p.; artt. 3, 12 D.Lgs 494/96;

In caso di omessa nomina, da parte del committente dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e del responsabile per la progettazione e per l’esecuzione, in un cantiere temporaneo o mobile, ove l’evento lesivo verificatosi sia dipeso da un errore nella valutazione del rischio specifico connesso alla peculiare attività da svolgersi, la sussistenza di un contratto di appalto o di subappalto con una società specializzata, con cui veniva delegato il compito di verificare la sussistenza proprio di quei rischi specifici, è idonea a determinare l’interruzione del nesso di causalità tra l’omissione contestata e l’evento realizzatosi.

In caso di omessa redazione, da parte del committente dei lavori, del piano di sicurezza e coordinamento, in un cantiere temporaneo o mobile, ove si possa ragionevolmente ritenere che il suo contenuto si sarebbe esaurito in alcune previsioni comunque di fatto attuate (nello specifico si trattava dell’invito diretto al subappaltatore a verificare i rischi specifici connessi alla lavorazione da effettuarsi), ragionando in maniera controfattuale, non si può escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’evento lesivo verificatosi si sarebbe comunque realizzato anche in presenza della condotta pretesa e di fatto omessa, poiché questa, anche se posta in essere, non sarebbe stata idonea a scongiurare il verificarsi dell’evento.

In un cantiere edile, ubicato nel centro di una grande città italiana, erano in corso d’opera alcune attività concernenti la realizzazione di una rete interrata di cavi. Per la posa di tale rete si procedeva all’esecuzione di uno scavo mediante un apposito macchinario di trivellazione (tecnologia microtunnelling). Durante la trivellazione tuttavia la sonda perforava accidentalmente la galleria della metropolitana sottostante.  Nel mentre sopraggiungeva un convoglio metropolitano che urtava contro la sonda, danneggiandosi, sebbene in maniera non grave e senza che alcuno dei passeggeri rimanesse in qualche modo ferito. Il servizio metro veniva immediatamente sospeso, in ragione del pericolo e dell’allarme che si era creato.
A seguito di tale accadimento veniva, tra gli altri, imputato il legale rappresentante della società committente dei lavori per il reato di cui all’art. 450 c.p., per avere concorso nel determinare l’insorgenza del pericolo di un disastro ferroviario. Tale contestazione veniva mossa sulla base di una ritenuta condotta colposa omissiva del committente, individuata in un inadempimento di alcune disposizioni normative in materia prevenzionale. Nello specifico, era contestata la mancata designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 3 D.Lgs. 494/96), del responsabile per la progettazione e per l’esecuzione (art. 3 D.Lgs. 494/96), nonché la mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento (art. 12 D.Lgs. 494/96).
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato veniva assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.
In primo luogo, si riteneva che le omesse nomine, da un lato, del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e, dall’altro, del responsabile per la progettazione e per l’esecuzione (mancanze indubbiamente di fatto esistenti) non fossero eziologicamente ricollegabili all’evento di pericolo effettivamente realizzatosi. Tale evento, verificatosi nel corso delle operazioni di perforazione del suolo, poteva dirsi, in termini generali, dovuto ad un errore nella valutazione dei rischi specifici connessi all’espletamento di quella peculiare lavorazione. All’esito del dibattimento si accertava come le operazioni di scavo erano state appaltate dalla società committente ad un’impresa specializzata e come le attività prodromiche a quelle di scavo, rese necessarie dalle peculiarità del sito (nello specifico si trattava di un’indagine georadar), erano state ulteriormente subappaltate ad un altra ditta specializzata. La sussistenza, dunque, da un lato di un contratto di subappalto con una società specializzata, con cui veniva delegato il compito di verificare la sussistenza dei rischi specifici connessi all’espletamento dei lavori, e, dall’altro, che l’evento sia stato determinato proprio da un errore in tale attività di valutazione del rischio delegata, veniva ritenuto capace di interrompere il nesso di causalità tra l’omissione contestata e l’evento realizzatosi.
In secondo luogo, il piano della sicurezza altro non avrebbe dovuto contenere se non l’invito a verificare i rischi specifici connessi alla perforazione del sottosuolo, necessità che comunque era stata prevista dal committente nel delegare i lavori. Seguendo dunque l’iter indicato dalle SS. UU. della Corte di cassazione (in particolare con la sentenza Cass. pen., SS. UU., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese) e quindi procedendo attraverso un ragionamento controfattuale, ipotizzando l’osservanza degli obblighi formali omessi, non poteva escludersi senza ragionevoli dubbi che l’evento si sarebbe comunque realizzato, e ciò perché la condotta pretesa non sarebbe stata comunque idonea a scongiurare l’evento.

Pro Guglielmo Gulotta