CASSAZIONE – UD. 1° DICEMBRE 2005 (DEP. 6 MARZO 2006), N. 7816/06  -
PRES. PAPADIA

 

ASBESTOSI – NESSO DI CAUSALITA’ – RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PRESCRIZIONE – RISARCIMENTO PARTI CIVILI - ESCLUSIONE

Art. 578 c.p.p.

L’articolo 578 c.p.p., che dispone che la Corte d’Appello o la Corte di Cassazione possano, in caso di intervenuta prescrizione del reato, decidere in ordine agli effetti civili solo se nei confronti dell’imputato sia già stata emessa condanna al risarcimento dei danni, non impone affatto, per la sua applicazione, che la pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile sia contenuta nella  sentenza di primo grado. La norma infatti richiede soltanto che vi sia stata una pronuncia di condanna penale accompagnata da una pronuncia di risarcimento del danno in favore della parte civile: tale pronuncia quindi può essere contenuta tanto in una sentenza di primo grado quanto in una sentenza di appello. Tuttavia, non solo è necessario che la statuizione di condanna agli effetti civili sia contenuta nella sentenza impugnata, ma anche che la stessa sia stata validamente pronunciata. Ne consegue che, quando la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, emessa in secondo grado, sia stata impugnata e totalmente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, la Corte d’Appello, giudicando in sede di rinvio, non potrà, quando i reati sono prescritti, considerare tale sentenza di condanna come valido presupposto per la pronuncia sugli effetti civili. Ciò anche quando fosse la stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione a demandare al giudice di secondo grado il compito di pronunciarsi sulle richieste risarcitorie delle parti civili. Il giudice del rinvio infatti non si troverebbe più in presenza di una valida sentenza di condanna penale e civile, essendo stata annullata la prima sentenza di appello, con la conseguenza che, una volta pronunciata l’estinzione del reato per prescrizione con conseguente impossibilità di accertare la responsabilità penale ed emettere la relativa pronuncia, non potrebbe più applicarsi l’art. 578 c.p.p. per i soli effetti civili.

 

CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - VIZI DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA

Art. 129 c.p.p.

In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio al giudice del merito sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal primo comma dell’art. 129 del codice di procedura penale. Se poi è vero che all’applicazione di una causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all’inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, tuttavia anche tale decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio, fase resa incompatibile dall’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva.

 

Nel caso di specie alte cariche dirigenziali di una nota azienda venivano rinviate a giudizio per rispondere, in qualità di dirigenti e capi servizio dell’azienda, del reato di cui all’art. 589, primo e secondo comma, del codice penale per avere permesso, per colpa generica e per inosservanza delle norme per l’igiene del lavoro  - in particolare per non avere adottato nelle officine idonee misure atte ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto durante la asportazione dei rivestimento di alcune vetture, oltre che per non avere impedito che i lavoratori esposti alle polveri non facessero uso di adeguati strumenti di protezione personale -  che un dipendente, inalando fibre di amianto durante e a causa della sua attività professionale, contraesse mesotelioma della pleura, malattia che provocava la morte del lavoratore.
Il giudice del Tribunale di Milano, con sentenza del 20 dicembre 1999, assolveva tutti gli imputati per insussistenza del fatto.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9 aprile 2001, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava alcuni imputati colpevoli del delitto loro ascritto, condannandoli a reclusione e al risarcimento dei danni patiti dai familiari del lavoratori, e assolveva i restanti imputati per non aver commesso il fatto.

Con sentenza del 18 febbraio il Giudice di Legittimità annullava la predetta sentenza di condanna rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 5 maggio 2004, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, dichiarava per tutti il reato estinto per intervenuta prescrizione. Condannava peraltro gli imputati in solido con l’Azienda al risarcimento dei danni.
Avverso quest’ultima decisione veniva fatto nuovamente ricorso alla Corte di Cassazione, la quale, confermando la prescrizione, infine annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla condanna degli imputati al risarcimento del danno, in applicazione dell’articolo 578 del codice di procedura penale.   

 

Pro Guglielmo Gulotta