Tribunale di Monza, sez. pen., sent. n. 760/07, ud. 20 marzo 2007, dep. 16 giugno 2007
Dott.ssa Anna Magelli

INFORTUNIO SUL LAVORO – INIZIATIVA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA DEL DATORE - ESCLUSIONE

Artt. 590, 43 c.p.

Non può essere ascritta sotto il profilo della colpa al soggetto responsabile della sicurezza aziendale la verificazione di un infortunio occorso sul luogo di lavoro ove dalla ricostruzione degli eventi emerga come detto infortunio si sia originato nel compimento di attività lavorativa da parte dell’infortunato non prevista né necessaria, ma frutto di iniziativa propria dei lavoratori.

Nel caso di specie un operaio nel ricoprire con teli di cellophane alcune bobine di cavi site in un deposito scivolava dalla cima di una di queste, procurandosi lesioni ad una mano. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale tuttavia emergeva come il lavoro di coperture delle bobine – compiuto, almeno nell’occasione dell’infortunio, senza l’adozione delle necessarie misure precauzionali – fosse frutto di iniziativa propria di un capo operaio, e non v’era prova alcuna che di tale attività lavorativa avesse avuto contezza il soggetto responsabile della sicurezza aziendale, vista anche la mancata necessità di ricoprire bobine progettate proprio per resistere alle intemperie.
Per tali ragioni l’imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Pro Guglielmo Gulotta