SICUREZZA SUL LAVORO - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DURANTE L’UTILIZZO DI MACCHINARI DELLA IMPRESA APPALTANTE – MANSIONE NON PREVISTA DAL CONTRATTO DI APPALTO – MANCATA PROVA IN MERITO ALLA CONOSCIBILITA’ DA PARTE DEL DELEGATO IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA DITTA APPALTANTE – INSUSSISTENZA RESPONSABILITA’
Mentre per quel che attiene ad un dipendente non vi sarebbe stata necessità di approfondire il tema della presenza in azienda, potendola presumere in relazione a ritmi quotidiani, per ciò che concerne la posizione di un consulente esterno è necessario un approfondimento che consenta di accertare i ritmi di controllo sull’attività svolta in azienda che contraddistinguono l’operato del consulente.
Laddove il panorama probatorio non consenta di escludere che il consulente, titolare di delega in ambito anti-infortunistico, pur eseguendo il proprio mandato secondo una dinamica non censurabile sotto i profili dell’imprudenza e della negligenza, non si sia trovato nelle concrete condizioni, per mancanza di conoscenza dell’esatta dinamica attinente alla gestione del rapporto con la ditta appaltatrice, di intervenire per riportare la situazione a norma, non può che emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma II per mancanza di prova adeguata circa la sua partecipazione al fatto reato.
Nel caso esaminato dal Tribunale il dipendente di una ditta appaltatrice destinataria esclusivamente di incarichi di facchinaggio aveva subito un infortunio mentre operava su un trapano a muro di proprietà della ditta appaltante. Durante il processo era emerso che, benché taluni soci-lavoratori della ditta appaltatrice venissero effettivamente adibiti a lavori estranei al rapporto contrattuale d’appalto, il consulente esterno con delega in materia di sicurezza della società appaltante non fosse a conoscenza di tale prassi.
Il Giudice precisava che una tale conoscenza non poteva essere presunta, atteso che il consulente non era dipendente della società committente e dunque non era continuativamente presente in azienda e considerato che al momento dell’infortunio si contavano alcune centinaia di dipendenti mentre i lavoratori della ditta appaltatrice non superavano i venti o trenta.
Poiché tali circostanze rendevano non escludibile che il socio lavoratore fosse sfuggito al controllo del consulente per motivi indipendenti da colpa o negligenza di quest’ultimo, il Tribunale perveniva ad esito assolutorio in ordine alla responsabilità dello stesso condannando esclusivamente il datore di lavoro della ditta appaltatrice.
Pro Avv. Pierluigi Varischi – Avv. Luigi Plati