CORTE D’APPELLO DI MILANO, SEZ. III PENALE, SENT. N. 5016 DEL 22 DICEMBRE 2004, DEP. 13 GENNAIO 2005
PRES. PERNA LA TORRE.
Infortunio sul lavoro – cautele per spostamenti non controllabili – lesioni personali colpose – improcedibilità per carenza della querela.
Art. 590 c.p.; art. 228 D.P.R. n. 547/55.
È improcedibile, per carenza della querela, l’azione penale nei confronti del datore di lavoro, per lesioni personali colpose procurate al dipendente, ove si sia proceduto ex officio in mancanza degli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle relative condizioni di procedibilità ai sensi dell’art. 590 comma 5 c.p.; ossia, quando, pur in presenza di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, difettino idonei ed oggettivi riscontri atti a dimostrare che la lesione personale sofferta dal lavoratore sia stata grave ex art. 583 comma 1 c.p., ovvero gravissima ex art. 583 comma 2 c.p.
Nel caso in specie un autotrasportatore aveva subito delle lesioni per essere stato travolto da una grande quantità di balle di cartone, durante le operazioni di caricamento delle stesse sul suo automezzo.
La responsabilità di tali lesioni veniva addebitata al datore di lavoro, per omissione delle cautele previste dall’art. 228 del D.P.R. n. 547 del 1955 in caso di spostamenti di veicoli non controllabili dal conducente, in particolare per avere permesso al conducente del muletto di utilizzare un carrello elevatore carico di cartoni in quantità tale da ostruirgli la visuale, senza avere predisposto un segnalatore che guidasse ed agevolasse le sue manovre.
La Corte ha dichiarato improcedibile l’azione penale in mancanza della querela, non essendovi agli atti documentazione sanitaria idonea ad attestare che la malattia avesse avuto una durata superiore a 40 giorni, non essendo stati disposti nelle sedi opportune accertamenti finalizzati a verificare l’effettiva durata dell’incapacità di attendere alle normali occupazioni da parte dell’infortunato, peraltro mai costituitosi parte civile, ed in assenza di postumi penalmente rilevanti ex art. 583 comma 2.
Pro Pierluigi Varischi