TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZIONE XI PENALE – IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL RIESAME, ORDINANZA DEL 20 GENNAIO 2006,
PRES. EST. DOTT. GUIDO PIFFER
Procedimento di riesame – divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti – sequestro probatorio – annullamento del provvedimento per carenza totale di motivazione.
Art. 24 l. 110/1975; artt. 53 comma 3 e 54 R.D. 773/1931; artt. 324, 354 e 355 c.p.p.
Il giudice del riesame deve pronunziare l’annullamento del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo del reato, nel caso di totale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti.
Il giudice del procedimento di riesame, infatti, non è legittimato ad integrare il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro ex art. 354 comma 2 c.p.p. di una ingente quantità di prodotti pirici, dai magazzini di una ditta specializzata nella loro produzione e importazione, ai fini delle indagini per il reato di cui all’art. 24 della l. n. 110 del 1975 e degli artt. 53 comma 3 e 54 t.u.l.p.s.
Il sequestro veniva poi convalidato dal P.M. con apposito decreto ex art. 355 comma 2 c.p.p. In detto provvedimento il sequestro veniva giustificato semplicemente in quanto avente ad oggetto il “corpo del reato”, senza ulteriori specificazioni in ordine alle effettive ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura cautelare.
Il tribunale ordinario in funzione di giudice del riesame, investito del ricorso ai sensi dell’art. 354 comma 3 c.p.p., annullava il provvedimento impugnato in quanto totalmente carente di motivazione, non integrabile dallo stesso, richiamando, in particolare, i principi affermati nella nota sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 5886 del 28 gennaio 2004.
Pro Pierluigi Varischi