TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZIONE X PENALE, ORDINANZA DEL 3 MARZO 2005.
Illecito amministrativo dipendente da reato – inammissibilità della costituzione di parte civile.
D.Lgs. n. 231/2001; art. 185 c.p.; art. 74 c.p.p.
Nell’ambito di un procedimento per illeciti amministrativi dipendenti da reato non è ammessa la costituzione di parte civile.
In proposito, non solo il D.Lgs. n. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) non prevede in alcun punto la costituzione di parte civile o la parte civile tout court, non solo pone norme che appaiono escludere tale istituto nell’ambito di questo tipo di procedimenti, ma, altresì, qualifica espressamente come illecito amministrativo il fatto fonte di responsabilità, anch’essa amministrativa, il che esclude l’applicabilità degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che fanno riferimento al reato ed all’autore dello stesso.
Nella fattispecie il Tribunale ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa, disponendone l’esclusione, in un procedimento per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione al reato di corruzione propria.
L’organo giudicante ha rilevato, anzitutto, come la responsabilità, disciplinata dal suddetto Decreto Legislativo, sia espressamente definita “amministrativa” (non penale), come “amministrativi” (non penali) siano definiti gli illeciti cui essa consegue (art. 1 D.Lgs. n. 231/2001) e “amministrative” le sanzioni per questi comminabili (art. 9 D.Lgs. n. 231/2001).
In secondo luogo, tale Decreto Legislativo non contempla una norma di diritto “sostanziale”, corrispondente all’art. 185 c.p., che qualifichi gli illeciti previsti come fonte di un obbligo di risarcimento. Parimenti fa riscontro l’assenza di disposizioni che, in materia “processuale”, analogamente a quanto previsto dall’art. 74 c.p.p., prevedano e disciplinino la legittimazione e l’esercizio dell’azione civile nel procedimento relativo agli illeciti amministartivi dipendenti da reato.
Infine, benché l’art. 34 del D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisca che nel procedimento in questione si osservino le norme dello stesso Capo III del Decreto, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. n. 271 del 1989 (disposizioni di attuazione del c.p.p.), non pare che, in tema di costituzione di parte civile, il silenzio del legislatore delegato sia riconducibile ad implicito richiamo alle norme processual-penalistiche, né pare che tali norme siano compatibili con l’impianto e le espresse previsioni del decreto in esame. In tal senso militano numerose disposizioni che, nel disciplinare istituti o “momenti procedurali” presenti anche nel codice di procedura penale, significativamente non contemplano la persona offesa.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZIONE X PENALE, ORDINANZA DEL 3 MARZO 2005.
Illecito amministrativo dipendente da reato – inammissibilità della costituzione di parte civile.
D.Lgs. n. 231/2001; art. 185 c.p.; art. 74 c.p.p.
Nell’ambito di un procedimento per illeciti amministrativi dipendenti da reato non è ammessa la costituzione di parte civile.
In proposito, non solo il D.Lgs. n. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) non prevede in alcun punto la costituzione di parte civile o la parte civile tout court, non solo pone norme che appaiono escludere tale istituto nell’ambito di questo tipo di procedimenti, ma, altresì, qualifica espressamente come illecito amministrativo il fatto fonte di responsabilità, anch’essa amministrativa, il che esclude l’applicabilità degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che fanno riferimento al reato ed all’autore dello stesso.
Nella fattispecie il Tribunale ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa, disponendone l’esclusione, in un procedimento per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione al reato di corruzione propria.
L’organo giudicante ha rilevato, anzitutto, come la responsabilità, disciplinata dal suddetto Decreto Legislativo, sia espressamente definita “amministrativa” (non penale), come “amministrativi” (non penali) siano definiti gli illeciti cui essa consegue (art. 1 D.Lgs. n. 231/2001) e “amministrative” le sanzioni per questi comminabili (art. 9 D.Lgs. n. 231/2001).
In secondo luogo, tale Decreto Legislativo non contempla una norma di diritto “sostanziale”, corrispondente all’art. 185 c.p., che qualifichi gli illeciti previsti come fonte di un obbligo di risarcimento. Parimenti fa riscontro l’assenza di disposizioni che, in materia “processuale”, analogamente a quanto previsto dall’art. 74 c.p.p., prevedano e disciplinino la legittimazione e l’esercizio dell’azione civile nel procedimento relativo agli illeciti amministartivi dipendenti da reato.
Infine, benché l’art. 34 del D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisca che nel procedimento in questione si osservino le norme dello stesso Capo III del Decreto, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. n. 271 del 1989 (disposizioni di attuazione del c.p.p.), non pare che, in tema di costituzione di parte civile, il silenzio del legislatore delegato sia riconducibile ad implicito richiamo alle norme processual-penalistiche, né pare che tali norme siano compatibili con l’impianto e le espresse previsioni del decreto in esame. In tal senso militano numerose disposizioni che, nel disciplinare istituti o “momenti procedurali” presenti anche nel codice di procedura penale, significativamente non contemplano la persona offesa.