Cass. pen., sez. V, sentenza n. 1168/06, ud. 19 Maggio 2005, dep. 1 Febbraio 2006
1- VIOLAZIONE PRINCIPIO REFORMATIO IN PEIUS – REATI PER CUI NON SUSISTA CONNESSIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI - INSUSSISTENZA
Se vi è stata assoluzione, non impugnata dal Pubblico Ministero, per un reato i cui elementi costituiscono elemento essenziale di altro reato contestato del cui esame sia stato investito il giudice di secondo grado, quest’ultimo non può rivalutare gli elementi del reato per il quale è stata pronunciata l’assoluzione altrimenti si viola il principio devolutivo dell’appello nonché quello del divieto di reformatio in peius.
Ma se tale intima connessione tra i due reati non sia ravvisabile, il giudice di secondo grado può certamente valutare tutti gli elementi del reato sottoposto alla sua valutazione senza alcuna limitazione, essendo la sua cognizione piena.
2- REATI DI CUI AGLI ARTT. 617 QUATER PRIMO E SECONDO COMMA – AUTONOMIA OGGETTIVA E SOGGETTIVA – INSUSSISTENZA DI CONNESSIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI
I reati di cui al primo e secondo comma dell’articolo 617 quater c.p. sono completamente autonomi non solo perché la oggettività giuridica è diversa, punendo il primo la intercettazione fraudolenta di comunicazioni ed il secondo la divulgazione di comunicazioni intercettate, ma anche perché possono essere diversi i soggetti responsabili delle due ipotesi di reato, essendo perseguibile per il diritto di divulgazione di comunicazioni intercettate anche chi non sia autore della intercettazione.
3- ART. 623 BIS C.P. – INCOSTITUZIONALITA’ PER INDETERMINATEZZA – APPLICABILITA’ ALLE SOLE COMUNICAZIONI CHIUSE – DEFINIZIONE – NON RAVVISABILE INDETERMINATEZZA
Non è ravvisabile la indeterminatezza dell’art. 623 bis e, quindi, la sua incostituzionalità dal momento che una lettura sistematica i tutte le norme della sezione concernente i delitti contro la inviolabilità dei segreti rende evidente che i divieti di intercettazione e divulgazione concernono soltanto le comunicazioni intercettate e penalmente rilevanti che sono quelle chiuse. Ossia quelle a cui si può accedere soltanto violando la segretezza che le tutela, e non anche quelle c.d. aperte, che per essere fatte con mezzo pubblico possono venire a conoscenza di chiunque senza intercettazione alcuna.
Il legislatore, quindi, ha soltanto abbandonato un modello classificatorio ed analitico di legiferare ed ha inteso proteggere, con la introduzione dell’articolo 623 bis c.p. tutti i mezzi di comunicazione a distanza di suoni, immagini ed altri dati.
4- SCRIMINANTE DEL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA E SATIRA – REATI DI CUI ALL’ART. 617 BIS I E II COMMA – APPLICABILITA’ ALLA SOLA COMUNICAZIONE DIFFAMATORIA - NON INVOCABILITA’
L’esercizio del diritto di satira agisce rendendolo penalmente non punibile, sul contenuto della comunicazione diffusa che sia in sé diffamatoria, ma non può rendere non punibile la precedente attività di acquisizione fraudolenta di comunicazioni o di divulgazione illegittima, nel senso dinanzi indicato, delle comunicazioni intercettate e penalmente protette – quelle c.d. chiuse - .
All’esito di una lunga gestazione la quinta sezione della Corte di Cassazione perviene alla pronuncia in massima in tema di intercettazione e divulgazione di comunicazioni informatiche e telematiche, particolarmente significativa. La sentenza sconfessa l’indirizzo ermeneutico prevalente in dottrina, che leggeva tra i due reati di cui all’art. 617 quater comma I e II un vincolo di interdipendenza stretto, affermando che il primo – l’intercettazione fraudolenta – non costituisce presupposto essenziale del secondo – la divulgazione di comunicazioni chiuse - . Di conseguenza anche qualora l’intercettazione di immagine non sia avvenuta fraudolentemente la successiva comunicazione dell’immagine lecitamente captata sarà comunque punibile ai sensi dell’art. 617 quater comma II.
Oltre a risolvere negativamente il rilievo di indeterminatezza ed incostituzionalità sollevato dal ricorrente con riferimento all’art. 623 bis c.p., la sentenza pare voler negare recisamente l’applicabilità della scriminante del diritto di critica e di satira ad ambiti estranei a quello consueto della diffamazione, con ciò ponendosi in contrasto con l’indirizzo seguito da alcune precedenti pronunce del Giudice delle Leggi che avevano, invece, ammesso l’operatività di tale scriminante anche nei confronti di ulteriori reati.
Segue un breve sunto dei fatti.
Durante una nota trasmissione televisiva venivano trasmessi dei c.d. fuori onda relativi ad un programma televisivo dell’emittente concorrente per scopi satirici.
A seguito di querela della persona offesa il responsabile della trasmissione televisiva, veniva tratto in giudizio, imputato dei reati di fraudolenta intercettazione di comunicazioni – violazione dell’articolo 617 quater comma I c.p. – e di divulgazione di comunicazioni – violazione dell’articolo 617 quater comma II c.p.
Il Tribunale di Milano assolveva il prevenuto dal delitto di fraudolenta intercettazione di comunicazioni ed, invece, lo condannava per quello di divulgazione delle stesse.
Proponevano appello le parti civili, in ordine all’assoluzione dal reato di cui all’art. 617 quater comma I, e l’imputato per il reato per il quale vi era stata affermazione di responsabilità.
Quest’ultimo, dopo aver rilevato che il delitto di cui al comma II dell’articolo 617 quater c.p. – divulgazione di comunicazioni – non sussisteva nella ipotesi di non illecita acquisizione, lamentava la violazione dell’art. 623 bis e, comunque, chiedeva riconoscersi l’esimente dell’esercizio del diritto di satira o l’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p.
La Corte di Appello di Milano, dopo aver messo in evidenza che era ravvisabile nel caso di specie una fraudolenta intercettazione e che, in ogni caso, anche nei casi i cui tale ipotesi di reato non fosse ravvisabile, il delitto di divulgazione di comunicazioni acquisite non fraudolentemente sussisterebbe ugualmente per effetto di un’interpretazione letterale, logica e esistematica della norma, dal momento che quella intercettata era una comunicazione chiusa ovvero una comunicazione interna dell’emittente querelante fatta su canale ad essa riservato, e dopo aver escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile l’esimente di cui all’articolo 51 c.p., confermava la decisione di primo grado.
Avvero la sentenza dei giudici di appello proponeva ricorso per cassazione il responsabile della trasmissione televisiva, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
La Suprema Corte, dichiarando la prescrizione del reato e mandando di conseguenza assolto l’imputato, pronunciava, a risposta dei rilievi del ricorrenti, i vari principi enucleati nelle massime sopra riportate.
Salvatore Pino