Tribunale di Bolzano, sezione penale, ud. 20 febbraio 2006
dep. 27.04.2006
Pres. dott.ssa Maria Cristina

VIOLENZA SESSUALE CONTINUATA – MALTRATTAMENTI – CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE

 

(art. 15 c.p.; art. 81 c.p.; art 572 c.p.; art. 609 bis c.p.)

Non è astrattamente configurabile il concorso formale tra i delitti di violenza sessuale continuata di cui agli articoli 81 e 609 bis e seguenti del codice penale e il delitto di maltrattamenti di cui all’articolo 572 c.p. in quanto il reato di violenza sessuale continuata, constando di condotte tipiche che concorrono a determinare l’evento previsto dall’art. 572 c.p., si pone in rapporto di specialità rispetto al generico delitto di maltrattamenti. Ciò comporta, ai sensi dell’art. 15 c.p., l’esclusione della possibilità di configurare il concorso formale di reati apparentemente integrati da una stessa condotta fattuale.

 

Nella fattispecie un prete era stato accusato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso consistente nell’assoggettare completamente, fisicamente e psicologicamente, la vittima alle proprie voglie sessuali, maltrattato una minore a lui affidata per ragioni di educazione religiosa e di catechesi, sottoponendola a sofferenze fisiche e morali in modo continuo ed abituale per alcuni anni, con violenza, minaccia e abuso d’autorità.
In particolare, approfittando della sua posizione di sacerdote della parrocchia frequentata abitualmente dalla piccola per ragioni di catechesi, con lo scusa di sottoporla ad uno speciale percorso educativo che l’avrebbe avvicinata a Dio, l’avrebbe indotta ad appuntamenti settimanali in chiesa e canonica ove, in un crescendo di attenzioni e minacce avrebbe posto in essere condotte di abuso sessuale, coinvolgendo negli stupri, in un secondo momento, un coetaneo della ragazza che in essi avrebbe, almeno inizialmente avuto anch’egli un ruolo passivo. Gli stupri sarebbero poi avvenuti anche durante un campeggio estivo e, nel corso della scuola media, nei bagni della scuola, questi ultimi ad opera del solo coetaneo..
La prova principale dei fatti fornita dalla Pubblica Accusa era costituita dalla testimonianza resa dalla persona offesa, resa a distanza di oltre nove anni dagli ultimi fatti. La particolarità di tale testimonianza è data dal fatto che i ricordi degli abusi subito emersero durante una serie di sedute di psicoterapia, cui la giovane aveva preso parte per risolvere problemi di natura psicologica e psicosomatica, attraverso la tecnica della c.d. “distensione immaginativa”. Tale testimonianza tuttavia è stata ritenuta dal Collegio Giudicante non idonea a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, in quanto veniva smentita da circostanze esterne, prima fra tutte l’assoluto diniego circa i fatti di abuso da parte dell’altro ragazzo che sarebbe stato coinvolto il quale oltretutto oltre a non ricordare nulla - neanche dopo alcune sedute di psicoterapia effettuate con un consulente nominato dal Pubblico Ministero - non
avrebbe mai avuto, a seguito dei gravi abusi subiti, a differenza della denunciante, alcun disturbo psicologico o psicosomatico di natura postraumatica.

 

PRO Avv. Guglielmo Gulotta, Avv. Alberto Valenti, Avv. Flavio Moccia.